Penalistica toscana dell'Ottocento
La penalistica toscana dell’Ottocento occupa un ruolo fondamentale nella storia del diritto, proiettandosi verso una visione più moderna e umanizzata del diritto penale. Si ricollega alla tradizione del Granducato di Toscana, il primo paese al mondo a abolire la pena capitale. Aderendo all’illuminismo giuridico e in particolare alle idee che Cesare Beccaria aveva sostenuto nell’opera De’ delitti e delle pene, il 30 novembre 1786 il granduca Pietro Leopoldo varava, infatti, la legge di riforma criminale (detta anche Leopoldina) con la quale venivano abolite sia la tortura giudiziaria sia la pena capitale. L’iniziativa del granduca era stata sostenuta da una rete di intellettuali toscani, tra i quali Pompeo Neri, che contribuirono alle politiche riformiste degli Asburgo-Lorena.
Dopo soli quattro anni, tuttavia, la pena di morte fu reintrodotta, a seguito dei tumulti scoppiati in tutto il Granducato per il vuoto politico creatosi dopo la nomina del granduca a imperatore del Sacro Romano Impero e il suo trasferimento a Vienna. Negli anni della Restaurazione, ad ogni modo, la pena capitale fu applicata raramente e infine definitivamente abrogata il 30 aprile 1859, dopo la fine del Granducato e l’inizio del governo provvisorio toscano.Il clima politicamente mite aveva favorito in Toscana gli studi penalistici, anche in una forma autonoma rispetto all’imperante tradizione francese. Ne sono documento opere quali gli Scritti germanici di diritto criminale di Francescantonio Mori e il Programma del corso di diritto criminale tenuto da Francesco Carrara all'Università di Pisa. Il fervore di studi si rifletteva anche nella realizzazione del nuovo Codice penale del 1853 - evoluzione del Codice del 1786 – che costituì il corpo di leggi più avanzato tra gli stati preunitari. Il Codice consolidava, infatti, i principi di umanizzazione del diritto e introduceva un regolamento carcerario mirato alla rieducazione dei detenuti. Pur non abolendo la pena di morte, rappresentò un passaggio intermedio verso la formulazione del primo Codice unitario.Dopo l’Unità d’Italia, il processo di codificazione di norme comuni a tutto il Paese incontrò l’opposizione dei penalisti toscani che si rifiutarono di adeguarsi al Codice penale sabaudo, ai loro occhi meno avanzato rispetto a quello toscano. Per la loro ferma opposizione, per circa trent’anni in Italia restarono quindi in vigore due codici penali, quello del Regno d’Italia e quello toscano del 1853. Solo Giuseppe Zanardelli, ministro della giustizia, recependo le istanze dei penalisti toscani, riuscì a raggiungere l’obiettivo di unificare tutta la legislazione penale. Il cosiddetto Codice Zanardelli, emanato nel 1889, sintetizzò brillantemente le numerose elaborazioni dottrinarie del periodo liberale, come la soppressione della pena di morte e dei lavori forzati, l'imputazione dei minorenni, la distinzione tra aborto e infanticidio, l’abbassamento di alcune pene, relative, per esempio, ai reati di parola. Zanardelli, inoltre, ribadiva la necessità che il linguaggio giuridico fosse formulato in modo chiaro e comprensibile, come scriveva nella relazione al Re: “le leggi devono essere scritte in modo che anche gli uomini di scarsa cultura possano intenderne il significato; e ciò deve dirsi specialmente di un codice penale, il quale concerne un grandissimo numero di cittadini anche nelle classi popolari, ai quali deve essere dato modo di sapere, senza bisogno d'interpreti, ciò che dal codice è vietato”.